Istituita una figura di supporto per coppie che si separano, a tutela dei minori
La Legge sulla Mediazione Familiare (L.29 maggio 2013 n. 57) istituisce un percorso di sostegno per la riorganizzazione delle relazioni famigliari e per facilitare la condivisione della responsabilità genitoriale, in vista o in seguito a separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di assicurare il diritto naturale di ciascun minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori e a vedere garantita la qualità del suo percorso di sviluppo. A tale scopo, introduce la figura del Mediatore Familiare, che, su richiesta dei genitori, li può aiutare a raggiungere i migliori accordi possibili per l’organizzazione della cura dei figli dopo la disgregazione del nucleo familiare.
Il Mediatore Familiare è un professionista qualificato, neutrale, indipendente ed equidistante dalle parti, esperto nelle teorie e nelle tecniche della Mediazione Familiare, che, nella garanzia della riservatezza e in completa autonomia dall’organo giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, in cui siano specificati in particolare i termini della cura e dell’educazione dei figli stessi (aspetti concernenti istruzione, salute, mantenimento, tempo libero, frequentazioni, organizzazione della presenza di ciascun genitore, ecc.).
Il Mediatore Familiare è di norma un professionista privato, tuttavia al fine di garantire a tutti – compresi i non abbienti - la possibilità di intraprendere il percorso di mediazione familiare, è prevista l'istituzione – con apposito Decreto Delegato - del Servizio Pubblico di Mediazione Familiare.
Il Registro Professionale dei Mediatori Familiari è tenuto presso la Segreteria di Stato per la Giustizia. L'iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che intendano svolgere questa professione, in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge nonché di una formazione specifica certificata da idoneo titolo.